Art. 14.
(Disciplina fiscale e previdenziale).

      1. La disciplina fiscale, in particolare le agevolazioni fiscali, le sovvenzioni e gli assegni di sostentamento previsti dalle norme vigenti statali, regionali e comunali, che derivano dall'appartenenza di un soggetto a un determinato nucleo familiare, nonché dallo stato di coniuge, è estesa di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile e stipulato da almeno due anni.
      2. La disciplina previdenziale e pensionistica, ivi compresa la pensione di reversibilità, che deriva dall'appartenenza a un determinato nucleo familiare, è estesa di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile da almeno due anni rispetto al momento in cui matura il diritto al trattamento pensionistico o previdenziale.
      3. Sono estesi di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto da almeno due anni nel registro dello stato civile tutti gli altri diritti comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni normative di ogni ordine e grado e dai contratti collettivi o individuali di lavoro.

 

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